Avvocato Domenico Esposito
 

STUDI DI SETTORE, CHE VALORE HANNO

 

LA NORMATIVA

LEGGE FINANZIARIA 2007, ARTICOLO 1

a) il comma 14-bis stabilisce “gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.”
b) il comma 14-ter, stabilisce “i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.”
“Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici.”.

 

COSA DICE L'AGENZIA DELLE ENTRATE

In sostanza, é vero che l'agenzia delle entrate non può applicare automaticamente gli studi di settore e inviare avvisi di accertamento, ma dovrà convocare il contribuente invitandolo al contraddittorio.
L'ufficio, poi, potrà basarsi sugli studi di settore qualora il contribuente:
non adduca (e provi) elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima;
(in altre parole il contribuente dovrebbe conoscere il percorso tecnico-metodologico seguito da chi ha creato gli studi di settore per provare che le somme che gli possono essere imputate secondo un criterio di "normalita' di settore", nel suo caso, non sono adeguate
• sia corretta l' imputazione dell'attività del contribuente al “cluster” di riferimento;
manchino cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell’attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità.
(crisi di settore? malattia duratura?)

AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE N. 5 DEL 23 GENNAIO 2008